::: RAPPORTO DI GARA :::

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Il rapporto di gara rappresenta il documento che completa l'incarico arbitrale ed è di essenziale importanza in quanto costituisce, a tutti gli effetti, l'elemento probatorio privilegiato dei fatti avvenuti dall'arrivo dell'arbitro al campo di giuoco al suo definitivo abbandono dello stesso.
In virtù di ciò, esso deve essere compilato con precisione e serenità d'animo, includendo tutti i particolari atti a dare la esatta percezione di quanto è avvenuto, non dimenticando che coloro che devono giudicare non avendo assistito agli eventi in esso contenuti, hanno la necessità di ritrarre, attraverso appropriate e fedeli descrizioni, quanto si è realmente verificato, per poterne valutare con sicurezza la portata e per poter, quindi, adottare decisioni e provvedimenti adeguati.

Pertanto, è importante non trascurare di fornire tutte le informazioni richieste nell'apposito modulo evitando di incorrere in omissioni o reticenze, senza minimizzare o aggravare quanto avvenuto ma riportando obiettivamente gli accadimenti.

L'arbitro, su quanto forma oggetto del suo referto, non deve fare assolutamente cenno a chicchessia ed è assolutamente fuori luogo la assicurazione preventiva su probabili provvedimenti verso determinati calciatori o dirigenti. Si dovrà eludere con garbo ogni eventuale richiesta del genere e ricordare sempre che la riservatezza è una delle doti indispensabili per un direttore di gara.

Per una maggiore chiarezza, è bene laddove possibile compilare il rapporto con macchina da scrivere o quanto meno in modo chiaro e leggibile, ricordandosi di firmare ogni foglio,  e di trasmetterlo soltanto dopo averlo riletto attentamente, avendo cura di trattenere copia di tutto ciò che si è inviato (compresi gli elenchi dei partecipanti alla gara) per ogni eventualità.

Ricordarsi di inviare gli elenchi dei partecipanti alla gara come pure ogni altro documento consegnato dalle società e dagli assistenti dell'arbitro ufficiali.


PRINCIPIO GENERALE

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In caso di violazione delle Regole del Giuoco che abbiano comportato l'assunzione di un provvedimento da parte dell'arbitro o potrebbero comunque comportare l'assunzione di una sanzione nei confronti di un tesserato (sia esso calciatore, dirigente, allenatore, assistente di parte, e così via), l'arbitro deve sempre riportare il momento (minuto, tempo, durante l'intervallo, a fine gara) in cui è avvenuta l'infrazione, il luogo, il nome ed il cognome del responsabile (nel caso di calciatori anche il numero di maglia) e la squadra di appartenenza, la descrizione dell'accaduto e possibilmente i motivi che hanno occasionato o cagionato tale comportamento.

  • Intestazione del rapporto: sarà cura dell'arbitro completare questa prima parte, indicando la gara, la categoria, il girone, la data, l'ora d'inizio previsto, la località ed il campo di giuoco. Ricordarsi di rettificare i dati sopra indicati qualora siano variati, tramite comunicazione dell'Organo Tecnico, successivamente al ricevimento della designazione.

  • Risultato e reti segnate: indicare le società con lo stesso ordine dell'Organo Tecnico. Il numero delle reti segnate da ciascuna squadra deve essere riportato in cifre ed in lettere.  Per ogni rete indicare il minuto di giuoco e la squadra che l' ha realizzata.

  • Ora inizio - Durata riposo - Ora fine - Minuti neutralizzati: questi dati devono essere riportati con ancora più attenzione. Occorre cioè indicare esattamente l'effettivo orario d'inizio e della fine della gara nonché la durata dell'intervallo tra i due tempi, in quanto possono sorgere contestazioni in ordine alla durata e quindi alla regolarità della gara. Indicare sempre, ove richiesto, la causale del recupero (minuti neutralizzati). Indicare e motivare eventuali ritardi (superiori ai 5 minuti) sull'orario ufficiale fissato per l'inizio gara, utilizzando lo spazio riservato alle osservazioni varie.

  • Nome delle persone ammesse nel recinto di giuoco: riportare negli spazi indicati i nominativi richiesti, senza in alcun caso rimandare agli elenchi allegati. Si rammenta che nelle gare organizzate dai Comitati Regionali e Provinciali FIGC, oltre al dirigente accompagnatore ufficiale, le società hanno diritto di far prendere posto nelle prescritte panchine ad un collaboratore (o massaggiatore), ad un allenatore (ovvero in sostituzione di questi - collaboratore e allenatore - due dirigenti) e ad un medico. Si ribadisce, altresì, che l'allenatore per essere indicato come tale deve essere necessariamente munito di tessera federale attestante la suddetta qualifica come pure il medico deve esibire documento attestante la propria professione medica.

  • Sostituzione giocatori: precisare minuto e tempo delle sostituzioni nonché cognome, nome e numero di maglia dei giocatori sostituiti e dei sostituti. Si raccomanda la massima meticolosità, visto che particolari disposizioni dei diversi Comitati organizzatori impongono la partecipazione alle gare di specifiche classi anagrafiche di calciatori e pertanto un'errata indicazione delle sostituzioni può comportare la perdita della gara da parte di una squadra.

  • Misure d'ordine prese dalle società: indicare sempre la presenza o l'assenza delle Forze dell'Ordine usando la dicitura: "Notavo/Non notavo la presenza di Forza Pubblica". La società ospitante, prima dell'inizio della gara, può consegnare la fotocopia della richiesta di Forza Pubblica con gli estremi della raccomandata. L'arbitro l'acquisirà per poi allegarla al referto. All'occorrenza (ed in particolare in assenza di Forza Pubblica) la società ospitante ha l'obbligo di predisporre un adeguato servizio d'ordine con propri dirigenti e/o collaboratori, il cui elenco deve essere consegnato all'arbitro prima della gara ed allegato al referto. Gli stessi dovranno essere identificati e portare al braccio una fascia o altro segno distintivo. L'arbitro ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico può non dare inizio alla gara (art. 62  Norme Organizzative Interne della FIGC). In caso di incidenti relazionare dettagliatamente sull'efficienza delle misure d'ordine stesse.

  • Comportamento dirigenti, allenatori, medici e collaboratori vari: in assenza di qualsiasi anomalia, riportare la dizione "normale". In caso di assunzione del provvedimento di allontanamento dal recinto di giuoco, indicare minuto di giuoco e tempo di gara, cognome e nome, qualifica, società d'appartenenza, motivazione ed eventuali ulteriori condotte non regolamentari, evitando formule vaghe o generiche. In caso di incidenti, riferire sul comportamento da essi tenuto indicando il nominativo di coloro che si comportano lealmente, di coloro che si disinteressano e di coloro che con il loro comportamento aggravano la situazione. Usare i termini "fattivo" o "particolarmente fattivo" solo quando il comportamento è andato ben oltre a quello previsto dalle norme regolamentari.

  • Comportamento del pubblico: poiché possono ritenersi rientrare nella normalità le grida di incitamento alla propria squadra o la disapprovazione sonora del comportamento di qualche calciatore o di qualche decisione arbitrale l'espressione da usarsi in questi casi è "normale". Le espressioni generiche scorretto, offensivo, minaccioso, eccetera sono assolutamente inadeguate quando le intemperanze hanno turbato lo svolgimento della gara o anche quando, dopo la fine, si sono verificati eventi negativi di qualsiasi specie. Per gli incidenti avvenuti l'arbitro deve annotare il minuto d'inizio e la durata riferendo se possibile con assoluta chiarezza i motivi che li hanno provocati. L'arbitro deve riferire se gli eventuali incidenti sono stati preceduti da manifestazioni provocatorie di calciatori o di altri tesserati. Salvo casi d'impossibilità, indicare sempre se il comportamento è da addebitarsi a sostenitori dell'una o dell'altra squadra, aggiungendo gli elementi oggettivi che hanno portato a tale affermazione. Nei dettagli, l'arbitro dovrà comportarsi come segue in caso di: 

    • 1 - manifestazioni di intemperanza generica (ingiurie, minacce, atti di disturbo): riportare esplicitamente quanto ascoltato, specificare se sono accompagnate da gesti o più gravi atteggiamenti di minaccia precisandone natura e portata;

    • 2 - lancio di mortaretti, bengala o petardi: indicare il numero e la durata, il luogo di caduta e le eventuali conseguenze;

    • 3 - lancio di oggetti: riferire dettagliatamente, con la specifica della natura degli oggetti, la loro destinazione, l'eventuale raggiungimento del bersaglio e le conseguenze derivate, avuto riguardo alle parti colpite. Per la descrizione degli oggetti è bene usare anche paragoni con cose di facile raffronto.

    • 4 - tentativi di invasione del recinto di giuoco: indicare la consistenza dei medesimi sia come numero di persone sia come pericolosità, distinguendo i tentativi d'invasione veri e propri da manifestazioni plateali d'intemperanza (aggrapparsi alla recinzione per protesta). Riportare sempre il comportamento dei vari tesserati e degli addetti all'ordine pubblico.

    • 5 - invasioni: riportare gli eventuali precedenti specifici (tentativi, intemperanze generiche), da quale settore l'invasione è iniziata; il numero approssimativo degli invasori, se le persone hanno raggiunto il terreno di giuoco e sino dove (specie in relazione al punto in cui si trovavano gli ufficiali di gara).

In caso di violenza o aggressione specificare il numero delle persone che le hanno poste in essere e le eventuali conseguenze subite dagli aggrediti. Prestare particolare attenzione a non equivocare tra tentativi di aggressione veri e propri e plateali manifestazioni di minaccia o protesta. Estrema cautela nel rinunciare esplicitamente alle misure di protezione nei propri confronti.
 

  • Eventuali incidenti: sotto questa voce verranno elencati e chiariti gli eventuali incidenti che non avessero trovato più esatta collocazione in altra parte del rapporto di gara.In particolare l'arbitro dovrà riferire all'Organo competente in merito a grave infortunio che si sia verificato nel corso della gara, indicando il nome dell'infortunato e descrivendo succintamente l'episodio che l'ha causato.

  • Calciatori espulsi e motivazione:

    • 1) Raggruppare per società i nominati dei calciatori espulsi, in particolare in presenza di più espulsioni;

    • 2) L'espulsione deve essere originata da fatti certamente gravi: sono passibili di espulsione tutti i responsabili di atti, gesti od atteggiamenti gravemente offensivi (condotta ingiuriosa) oppure atti diretti a provocare un danno fisico a chicchessia (condotta violenta). Inoltre, l'espulsione può essere originata da un fallo teso ad impedire la evidente opportunità di segnare una rete (condotta gravemente sleale) oppure per doppia ammonizione.

    • 3) Se un'infrazione commessa da un giocatore, precedentemente ammonito, per la sua gravità comporta l'espulsione bisogna limitarsi a riportare nello spazio previsto soltanto la motivazione dell'espulsione senza fare riferimento all'ammonizione (la motivazione della quale va invece riportata nell'apposita voce del rapporto).

    • 4) Segnalare eventuali reazioni scorrette, irriguardose, offensive o violente al provvedimento da parte del calciatore espulso.

CONDOTTA VIOLENTA:

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Indispensabile che l'arbitro comunichi come il fatto sia stato commesso, cioè se con pugni, calci o altro; la parte colpita; se o meno in azione di giuoco; se a giuoco fermo o a svolgimento (non confondere l'espressione "in azione di giuoco" con quella di "a giuoco in svolgimento": infatti, il giuoco può essere in svolgimento a notevole distanza dal punto in cui la condotta violenta viene consumata); la distanza a cui si trovava il pallone o dove si svolgeva il giuoco rispetto al punto dell'accadimento.

Occorre pure riportare se l'atto sia seguito a qualche irregolarità degli avversari ed in tal caso deve precisarsi in che cosa tale irregolarità sia consistita (evitare sempre la dizione "reazione" o "reagire" limitandosi a descrivere minuziosamente l'accaduto). Non dimenticare mai di segnalare se il colpito è caduto per terra, se vi è rimasto esanime e per quanto tempo, se gli sono derivate menomazioni (esempio: ferita, persistente zoppia, ...) e comunque riportare eventuali immediate conseguenze.

COMPORTAMENTO IRRIGUARDOSO,OFFENSIVO,MINACCIOSO:

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L'arbitro deve riferire con precisione le parole usate o i gesti fatti, anche se volgari. Evitare tassativamente le frasi generiche perché l'Organo di Giustizia sportiva per poter ben giudicare ha necessità di conoscere dettagliatamente i termini dell'accaduto: esporre quindi in maniera completa tutte le modalità del fatto, riportando anche possibilmente i motivi che hanno occasionato quanto descritto.

CONDOTTA GRAVEMENTE SLEALE:

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Riportare una breve ma esauriente descrizione del fallo o della scorrettezza che ha impedito il concretarsi di una evidente opportunità di segnare una rete.

SOMMA DI AMMONIZIONI:

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Quando un calciatore viene espulso per essere incorso nella stessa gara in una seconda ammonizione, deve essere indicato che l'espulsione avviene unicamente per doppia ammonizione, riportando soltanto il motivo dell'ultimo provvedimento disciplinare. La motivazione della prima ammonizione deve essere invece indicata nell'apposito spazio del referto.  

Calciatori ammoniti e motivazione

  • Raggruppare per squadra i nominativi dei giocatori;

  • Sono passibili di ammonizione i responsabili di atti, atteggiamenti o gesti contrari allo spirito del giuoco o contro gli ufficiali di gara che non rivestono carattere di violenza o di offesa.

  • Ricordare che è sbagliato riportare che un calciatore è stato ammonito "per fallo di mano volontario" giacché ciò non è di per se bastevole per motivare il provvedimento: è necessario infatti che venga interrotta una importante azione di gioco.

Riportiamo di seguito le categorie di infrazioni che si verificano più frequentemente senza dimenticare che un calciatore deve essere ammonito inoltre: 1 - per aver trasgredito ripetutamente le Regole del Giuoco o non aver osservato la prescritta distanza nelle riprese di giuoco; 2 - per essere entrato nel terreno di giuoco o uscito - salvo il caso di infortunio - dallo stesso senza l'assenso dell'arbitro.

CONDOTTA ANTISPORTIVA:

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I casi che possono presentarsi sono innumerevoli. In generale, è necessario evitare le espressioni generiche che nulla dicono all'Organo Giudicante, specificando il tipo di comportamento o di condotta scorretta.
Nel caso in cui il pallone venga lanciato lontano allo scopo di perdere tempo, bisogna specificare l'intento del calciatore, a quanti metri circa è stato lanciato e il tempo che nell'occasione è andato perduto.

Qualora si debba riferire su altri episodi di ostruzionismo, precisare quali manovre intenzionali sono state messe in atto allo scopo di procurare vantaggio in termini di tempo, con mezzi sleali.

Nei casi in cui un giocatore simula di aver subito un fallo, deve essere descritto l'episodio, precisando in particolare se la simulazione si è manifestata entro l'area di rigore avversaria.

MANIFESTAZIONI DI DISSENSO:

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Trascrivere nel referto le frasi pronunciate dai giocatori ed indicare il tono della voce se alterato; specificare anche sugli eventuali gesti. Da evitare in maniera assoluta la dizione "per protesta" sic et simpliciter. Qualora il pallone venga lanciato lontano come evidente segno di protesta nei confronti di una decisone assunta specificare esplicitamente l'intenzione del reo.

VARIE:

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Riferire, se del caso, sulla scarsa funzionalità e/o sul degrado degli spogliatoi, sulla inefficienza del sistema di protezione del recinto (o del campo) di giuoco e/o sulla deficiente segnatura del terreno di giuoco.

Precisare, in questo spazio, i nominativi degli assistenti dell'arbitro, quando coloro che avevano iniziato la gara con tale funzione non sono gli stessi che la portano a termine, oppure quale calciatore ha assunto la qualifica di capitano in seguito alla espulsione (o sostituzione) del capitano e vice capitano indicati nel prescritto elenco.

Riportare qui quant'altro non trovasse apposita collocazione nelle voci del rapporto.

SOSPENSIONE DEFINITIVA DI UNA GARA:

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  • per impraticabilità o irregolarità del terreno di giuoco: Diverse sono le cause che possono generare l'impraticabilità del terreno di giuoco (neve, fango, ghiaccio, pioggia, allagamenti, vento, nebbia, sopraggiunta oscurità). Alcune di esse (vento e nebbia in particolare) hanno molto spesso carattere temporaneo e sarà quindi cura dell'arbitro esperire più tentativi prima di decretare la sospensione della gara. In ogni caso, fatti salvi quelli in cui è palese l'impossibilità di portare a termine la gara, è opportuno che l'arbitro non sospenda definitivamente senza aspettare diversi minuti (almeno 15) nel tentativo di poter riprendere la gara avendo gli impedimenti carattere temporaneo. In tal caso è necessario che il direttore di gara precisi ai capitani che le squadre dovranno tenersi a disposizione per una possibile ripresa del giuoco. Se ciò dovesse rivelarsi vano, l'arbitro relazionerà minuziosamente nel proprio rapporto sulle cause della sospensione riportando anche le modalità di accertamento dell'impraticabilità utilizzate e dettagliando sui tentativi esperiti (ad esempio, in caso di pioggia riferire specificatamente sulle zone allagate, sulla visibilità della segnatura del terreno di gioco, sul perdurare o sul peggiorare delle condizioni meteorologiche, sui diversi accertamenti esperiti alla presenza dei capitani nella speranza di un miglioramento, sui minuti trascorsi dalla prima valutazione al momento della decisione di sospendere definitivamente la gara). Per irregolarità del terreno di giuoco deve intendersi l'insufficiente segnatura delle linee perimetrali, delle linee delle diverse aree (di porta, di rigore), eccetera ovvero la rottura delle reti, dei pali, della sbarra trasversale delle porte o delle bandierine poste ai quattro angoli del terreno di giuoco. In tali evenienze l'arbitro dovrà sospendere temporaneamente la gara accordando alla società ospitante un tempo congruo, a sua discrezione, (compatibile altresì con la necessità di poter poi concludere regolarmente la gara) per ovviare a detti inconvenienti. Qualora ciò non fosse possibile oppure la società si rifiutasse egli sospenderà definitivamente la gara riportando nel rapporto quanto accaduto.

  • per numero di calciatori inferiori al prescritto: Può accadere talora che una squadra venga a trovarsi sul terreno di giuoco con un numero di calciatori inferiore a quanto previsto dalla Regola 3. Tale situazione può essere momentanea, come nel caso di uno o più infortuni occorsi ai calciatori: in detta evenienza, l'arbitro dovrà accertarsi dell'impossibilità di ripresa sollecita (o comunque in tempi ragionevoli) del giuoco da parte degli infortunati e in caso ciò non fosse possibile, valutata l'assenza di sostituti, sospendere definitivamente la gara. In sede di referto si dovrà riferire sull'evento (se singolo) o sugli eventi (se più di uno) che hanno causato la riduzione del numero dei calciatori dall'inizio dell'incontro al momento della sospensione.

  • per ritiro di una squadra: Specificare i motivi che hanno indotto la squadra a ritirarsi precisando se possibile il responsabile primo di tale decisione. Riportare gli eventuali tentativi esperiti nei confronti del dirigente accompagnatore ufficiale o del capitano e le loro eventuali reazioni.

  • per violenza all'arbitro: Rapportare specificatamente le modalità complete del fatto, precisando tempo, modo, consistenza, durata, parte colpita ed eventuali conseguenze. Riferire anche sul comportamento dei capitani, dei dirigenti e degli altri tesserati nella circostanza; in modo ancor più particolareggiato quando non è stato possibile individuare i colpevoli (precisando soprattutto i motivi che hanno impedito l'identificazione degli stessi). <201> opportuno rammentare che non è sufficiente indicare genericamente di essere stati colpiti per motivare la decisione di sospendere la gara. Più volte, infatti, i differenti Organi di Giustizia sportiva hanno sancito che è necessario il concorso di diversi eventi per poter sospendere a termini di regolamento una gara. In particolare rappresenta idoneo motivo una menomazione o minorazione seppur temporanea riportata dall'arbitro; oppure che l'aggressione sia perpetrata da più persone nell'indifferenza degli altri tesserati; o ancora l'assenza di Forza Pubblica o di un efficiente servizio d'ordine. Soprattutto, è necessario che l'arbitro illustri l'impossibilità di continuare a dirigere la gara o per suo malessere fisico o per la presenza di una grave reale situazione di pericolo. In questi casi sarà importante dimostrare di avere esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità e di aver adottato (o almeno cercato di adottare) i provvedimenti di competenza previsti per il caso specifico. Giova ricordare che le minacce sia pur violente ma limitate a uno o due calciatori non costituiscono in nessun caso, da sole, motivo per sospendere definitivamente una gara. In tali circostanze l'arbitro dovrà, infatti, assumere i provvedimenti previsti dal regolamento per i comportamenti perpetrati dai diversi calciatori.

  • per invasione del recinto di giuoco da parte di estranei alla gara: Potrebbe verificarsi talora la possibilità che si introducano nel recinto di giuoco persone non identificate dall'arbitro, le quali tentino di aggredire o aggrediscano, non tanto il direttore di gara, quanto i calciatori o altri tesserati. In tale circostanze, il direttore di gara dovrà opportunamente defilarsi e se le condizioni lo consentono, attirare l'attenzione del capitano (ovvero dei dirigenti) della società ospitante al fine che si adoperi per il ristabilimento della normalità, eventualmente facendo intervenire la Forza Pubblica. Qualora l'arbitro dovesse constatare l'impossibilità di ripristinare in tempi ragionevoli la calma, egli dovrà senz'altro ritirasi nel proprio spogliatoio, riferendo poi nel rapporto di gara in maniera dettagliata gli avvenimenti. In particolare, dovrà riferire sulla causa ultima o quantomeno sull'occasione che ha determinato l'invasione; quantificare il più precisamente possibile il numero degli invasori e la loro eventuale appartenenza (sia come tesserati oppure come sostenitori) all'una o all'altra società; il comportamento tenuto dai responsabili del servizio d'ordine e dai dirigenti ospitanti; la partecipazione attiva o meno ai disordini da parte dei calciatori; la durata dell'invasione sino alla decisione di sospendere la gara.

  • per rissa tra tesserati: Nel caso in cui, durante la disputa di una gara, scoppino dei disordini tra calciatori (o tesserati) con gravi atti di violenza che coinvolgano molti individui, il direttore di gara dovrà opportunamente allontanarsi e se possibile, richiamare l'attenzione dei due capitani (ovvero dei dirigenti) al fine che si adoperino per il ristabilimento della normalità. Se l'arbitro dovesse constatare l'impossibilità di riportare in breve l'ordine, egli dovrà senz'altro far rientro nel proprio spogliatoio, indicando quindi nel rapporto di gara in modo circostanziato gli accadimenti. In particolare, dovrà riferire sulla causa ultima o quantomeno sull'occasione che ha determinato i disordini; quantificare il più precisamente possibile il numero dei partecipanti (ovvero dei non partecipanti) alla rissa e la loro appartenenza ad una o all'altra società cercando di identificarne il maggior numero; il comportamento tenuto dai responsabili del servizio d'ordine e dai dirigenti; la durata della rissa sino alla decisione di sospendere la gara.

GARA "PRO-FORMA"

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Il ricorso alla prosecuzione "pro forma" della gara previsto dalla Regola 5 dovrà limitarsi esclusivamente ai casi in cui pur ricorrendo tutti gli elementi per sospendere la stessa, l'arbitro sia nell'impossibilità assoluta di assumere tale decisione.
Pertanto, soltanto quando il direttore di gara ritiene, alla luce di evidenti ed irrefutabili elementi, gravemente pregiudizievole per la propria incolumità fisica e/o dei calciatori sospendere la gara deciderà il proseguimento della stessa "pro forma".

Tale decisione infatti è LA PIù GRAVE che il direttore di gara può assumere: egli implicitamente afferma che è stato costretto a proseguire una gara non più regolare soltanto per impedire il verificarsi di più gravi incidenti.

Nei casi in cui l'arbitro abbia assunto tale determinazione dovrà descrivere minutamente i fatti nonché tutte le misure adottate prima di addivenire alla decisione. Indicare con esattezza il minuto in cui è cessato il regolare svolgimento del giuoco. Specificare, inoltre, se l'assunzione di provvedimenti disciplinari successivi alla risoluzione adottata sia stata originata esclusivamente dalla prospettiva di scongiurare ulteriori pericoli.

MALORE DEL DIRETTORE DI GARA:

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Qualora durante lo svolgimento della gara l'arbitro dovesse infortunarsi oppure avvertire un malore tale da non consentirgli la prosecuzione in condizioni di normale efficienza, egli dovrà decretarne la sospensione definitiva. Prima di adottare tale determinazione è opportuno che egli esperisca alcuni tentativi (facendosi ad esempio prestare soccorso dai dirigenti delle società) al fine possibilmente di riprendere il gioco. Nel caso in cui ciò non fosse possibile l'arbitro riferirà con minuzia l'accaduto precisando la causa (se di facile individuazione) del proprio malessere. Sicuramente è opportuno accompagnare le proprie dichiarazioni con un certificato medico rilasciato da chi di competenza.

GARA NON DISPUTATA:

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Nel caso in cui una partita non venga disputata per impraticabilità o irregolarità del terreno di giuoco, le disposizioni sono analoghe a quelle sopra riportate per la sospensione a gara in svolgimento.

Qualora il mancato inizio è determinato dall'assenza di entrambe le squadre, l'arbitro riporterà l'orario del suo arrivo al campo, il tempo che ha atteso, l'orario in cui abbandonava definitivamente l'impianto. Se invece fosse presente una società, si farà consegnare il prescritto elenco dei partecipanti, procederà agli adempimenti di rito e riporterà l'ora in cui ha liberato la squadra presente dall'impegno assunto e l'orario allorquando abbandonava il campo di giuoco.

IL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO:

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Due differenti evenienze possono presentarsi all'arbitro tali da richiedere la compilazione di un supplemento del rapporto di gara: la prima è costituita dall'esplicita richiesta di chiarimenti o di approfondimenti effettuata dagli Organi di Giustizia Sportiva; la seconda, invece, può scaturire dalla necessità di dover relazionare su episodi molto complessi che abbisognano di uno spazio maggiore di quello previsto dallo stampato del rapporto stesso.
Per una corretta compilazione del supplemento è necessario anzitutto riportare l'intestazione del rapporto cui è riferito (ad esempio, FIGC - Lega Nazionale Dilettanti oppure Settore Giovanile e Scolastico; Comitato Regionale Sicilia) ed i dati inerenti la gara (nomi delle squadre, categoria, girone, data).

Qualora l'arbitro sia stato invitato dagli Organi competenti a trasmettere un supplemento di rapporto, egli, che ha il dovere di rispondere immediatamente, non deve limitarsi a confermare quanto riportato nel suo referto, ma è tenuto a fornire tutti i chiarimenti richiesti, punto per punto.

Se invece, autonomamente, il direttore di gara ritiene di dover allegare un supplemento al rapporto di gara al fine di riferire con maggior chiarezza su vicende che per il loro svolgimento risultino particolarmente articolate e/o complicate, sicché necessitino di una descrizione meno sintetica e più accurata, ovvero per conferire un maggior ordine all'esposizione degli accadimenti dovrà redigere con meticolosità un resoconto nel quale relazionerà con dovizia di particolari su ciò a cui ha assistito.

 

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Fonte Sezione AIA MESSINA